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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 66
1. Le convenzioni di cui all'articolo 65 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette alla presente convenzione.
2. Esse continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.