Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 68
1. La presente convenzione non pregiudica gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati vincolati dalla presente convenzione si siano impegnati a non riconoscere una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione contro un convenuto che aveva il domicilio o la residenza abituale in uno Stato terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altri accordi fra alcune parti contraenti, la presente convenzione non osta a che le parti contraenti concludano siffatte convenzioni. 2. Tuttavia, nessuna parte contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti:
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