Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 70
1. Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore:
2. Gli Stati di cui al paragrafo 1 che vogliano diventare parti contraenti della presente convenzione presentano domanda al depositario. La domanda, completa delle informazioni previste agli articoli 71 e 72, è corredata di una traduzione in lingua inglese e francese. |