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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 70
1. Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore:
a)
gli Stati che, dopo l'apertura alla firma della presente convenzione, diventano membri dell'Associazione europea di libero scambio, alle condizioni previste dall'articolo 71;
b)
gli Stati membri della Comunità europea a nome e per conto di certi territori non europei parte del loro territorio nazionale o delle cui relazioni esterne sono responsabili, alle condizioni previste dall'articolo 71;
2. Gli Stati di cui al paragrafo 1 che vogliano diventare parti contraenti della presente convenzione presentano domanda al depositario. La domanda, completa delle informazioni previste agli articoli 71 e 72, è corredata di una traduzione in lingua inglese e francese.