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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 71
1. Ogni Stato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b) che voglia diventare parte contraente della presente convenzione:
a)
fa le comunicazioni richieste per l'applicazione della presente convenzione;
b)
può presentare dichiarazioni a norma degli articoli I e III del protocollo n. 1.
2. Il depositario trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 alle altre parti contraenti prima del deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato.