Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 72
1. Ogni Stato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera c) che voglia diventare parte contraente della presente convenzione:
2. Il depositario trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 alle altre parti contraenti prima di invitare lo Stato interessato ad aderire a norma del paragrafo 3. 3. Salvo il paragrafo 4, il depositario invita lo Stato interessato ad aderire solo previo consenso unanime delle parti contraenti. Le parti contraenti fanno in modo di acconsentire entro un anno dall'invito del depositario. 4. La convenzione entra in vigore solo nelle relazioni tra lo Stato aderente e le parti contraenti che non hanno sollevato obiezioni all'adesione prima del primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione. |