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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 73
1. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
2. Nei confronti di uno Stato aderente di cui all'articolo 70, la convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione. A partire da quel momento lo Stato aderente è considerato parte contraente della convenzione.
3. Ogni parte contraente può presentare al depositario un testo della presente convenzione nella o nelle rispettive lingue, che farà fede se convenuto dalle parti contraenti a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2.