Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 76
Salvo l'articolo 77, ogni parte contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. A tal fine, il depositario convoca il comitato permanente di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2. |