Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 77
1. Le parti contraenti comunicano al depositario il testo di ogni disposizione di legge che modifica gli elenchi di cui agli allegati da I a IV e le eventuali soppressioni o aggiunte all'elenco di cui all'allegato VII, indicandone la data di entrata in vigore. Tali comunicazioni sono effettuate entro un termine ragionevole prima dell'entrata in vigore e sono corredate di una traduzione in lingua inglese e francese. Il depositario adegua gli allegati di conseguenza, previa consultazione del comitato permanente a norma dell'articolo 4 del protocollo 2. A tal fine, le parti contraenti forniscono una traduzione degli adeguamenti nelle rispettive lingue. 2. Ogni modifica degli allegati da V a VI, e da VIII a IX della presente convenzione è adottata dal comitato permanente a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2. |