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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 78
1. Il depositario notifica alle parti contraenti:
a)
il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
b)
le date di entrata in vigore della presente convenzione nei confronti delle parti contraenti;
c)
le dichiarazioni ricevute ai sensi degli articoli da I a IV del protocollo n. 1;
d)
le comunicazioni fatte ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, dell'articolo 77, paragrafo 1, e del paragrafo 4 del protocollo n. 3.
2. Le notificazioni saranno corredate di una traduzione in lingua inglese e francese.