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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 9
1. L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuto:
a)
davanti al giudice dello Stato in cui è domiciliato; o
b)
in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario; o
c)
se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.
2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.