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Art. 1052
c. Indebito arricchimento 1Il traente e l'accettante, in quanto si siano indebitamente arricchiti in danno del portatore della cambiale, rimangono obbligati verso di lui, anche se la loro obbligazione cambiaria si è estinta per effetto della prescrizione o per l'omissione degli atti necessari a preservare i diritti cambiari. 2L'azione d'indebito arricchimento può esercitarsi anche contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta. 3Siffatta azione non può per contro esercitarsi contro i giranti, la cui obbligazione cambiaria è estinta. |