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Art. 1085
3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco 1Le dichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano. 2La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano, neppure se autenticati, né da un'attestazione pubblica. 3La firma del cieco deve essere autenticata. |