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Art. 1174
b. Uguaglianza di trattamento 1Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente colpiti si dichiarino espressamente d'accordo. 2Il grado degli obbligazionisti pignoratizi non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l'articolo 1170 numero 7. 3È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d'altri appartenenti alla comunione. |
