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Art. 843
II. Limitazione del recesso 1Il recesso può essere escluso, dallo statuto o mediante contratto, per cinque anni al più. 2Anche durante questo periodo il socio può tuttavia recedere dalla società per gravi motivi. Rimane riservato l'obbligo di pagare un'equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso. |
