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Art. 878
k. Prescrizione delle azioni di responsabilità 1Le azioni che derivano ai creditori dalla responsabilità personale dei singoli soci possono ancora essere fatte valere da ciascun creditore durante un anno dalla chiusura del fallimento, in quanto non sono già estinte prima a termini di legge. 2Il regresso dei soci tra loro si prescrive egualmente in un anno dal momento del pagamento, per il quale è esercitato. |