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Art. 935
2. Succursali 1Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova nella Svizzera, devono essere iscritte nella loro sede dopo essere state iscritte nella sede principale. 2Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova all'estero, sono tenute a farsi iscrivere; l'iscrizione s'opera come se la loro sede principale si trovasse nella Svizzera, salvo le deroghe rese necessarie dalla legislazione estera. Per siffatte succursali deve essere designato un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle. |
