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Art. 936a
4. Numero d'identificazione delle imprese 1Alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni, alle succursali e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero ai sensi della legge federale del 18 giugno 20102 sul numero d'identificazione delle imprese. 2Il numero di identificazione delle imprese rimane invariato nel corso dell'intera esistenza del soggetto giuridico, anche in caso di trasferimento della sede o di trasformazione o di cambiamento del nome o della ditta. 3Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Può prevedere che il numero di identificazione delle imprese figuri, con la ditta, sulle lettere, i bollettini d'ordinazione e le fatture. 1 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU 2004 2617; FF 2000 3765). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4989; FF 2009 6817). |
