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Art. 938a
2. Cancellazione d'ufficio 1Se una società non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive rimaste infruttuose. 2Se un socio, un azionista o un creditore fa valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, decide il giudice. 3Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |
