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Art. 979
B. Eccezioni del debitore I. In genere 1Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore. 2Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore. 3Egli non può opporvi l'eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà. |