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Art. 253a
II. Campo d’applicazione 1. Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali 1Le disposizioni concernenti la locazione di locali d’abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali. 2Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo. 3Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. |
