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Art. 3
C. Disposizioni transitorie 1Gli articoli 226f a 226k1 sono applicabili alle vendite a pagamento rateale conchiuse prima dell’entrata in vigore della presente legge. 2Per le vendite a rate anticipate conchiuse prima dell’entrata in vigore della presente legge è applicabile soltanto l’articolo 226k. Tuttavia, questi contratti vanno posti in consonanza con l’articolo 227b entro un anno dall’entrata in vigore della legge, altrimenti decadono e tutto l’avere del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev’essere rimesso. 1 Questi art. sono ora abrogati. |
