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Art. 656b
II. Capitale di partecipazione e capitale azionario 1Il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario. 2Le disposizioni sul capitale minimo e sui conferimenti minimi totali non sono applicabili. 3In materia di limitazione dell’acquisto delle azioni proprie, di riserva generale, di istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell’assemblea generale e di avviso obbligatorio in caso di perdita di capitale, il capitale di partecipazione va aggiunto al capitale azionario. 4L’aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario e del capitale di partecipazione non può eccedere in totale la metà della somma del capitale azionario e del capitale di partecipazione esistenti. 5Il capitale di partecipazione può essere creato mediante la procedura dell’aumento autorizzato o condizionale. 1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |
