|
Art. 656d
2. Comunicazione della convocazione e delle deliberazioni dell’assemblea generale 1La convocazione all’assemblea generale è comunicata ai partecipanti con l’indicazione degli oggetti all’ordine del giorno e le proposte. 2Ogni deliberazione dell’assemblea generale è posta senza indugio a disposizione dei partecipanti presso la sede della società e presso quella delle sue succursali iscritte nel registro di commercio perché ne possano prendere conoscenza. Tale deposito deve essere segnalato nella comunicazione destinata ai partecipanti. 1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |