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Art. 861
4. Avanzo netto nelle società cooperative di credito 1Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell’avanzo netto, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme. 2Al fondo di riserva dev’essere annualmente assegnato un decimo almeno dell’avanzo netto, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale. 3Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell’avanzo netto superiore al tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza. |