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Art. 103
II. Effetti 1. Responsabilità pel caso fortuito 1Il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito. 2Egli può sottrarsi a tale responsabilità provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua o che il caso fortuito avrebbe colpito in danno del creditore l’oggetto dovuto anche se l’obbligazione fosse stata adempita in tempo debito. |