|
Art. 105
b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni 1Il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale. 2Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali. 3Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori. |