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Art. 11
B. Forma dei contratti I. Requisito ed importanza in genere 1Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. 2Ove non sia diversamente stabilito circa l’importanza e l’efficacia d’una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. |