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Art. 116
C. Novazione I. In generale 1L’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume. 2In particolare la stipulazione di un’obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l’erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario. |