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Art. 141
VII. Rinuncia all’eccezione di prescrizione1 1Dall’inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci anni al massimo, rinunciare a eccepire la prescrizione.2 1bisLa rinuncia è fatta per scritto. Soltanto l’utilizzatore delle condizioni generali può rinunciare nelle stesse a eccepire la prescrizione.3 2La rinuncia fatta da un debitore solidale non è opponibile agli altri debitori solidali. 3Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale. 4La rinuncia fatta dal debitore è opponibile all’assicuratore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore.4 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). |
