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Art. 26
4. Errore commesso per negligenza 1La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l’errore derivi da sua colpa, salvo che l’altra parte l’abbia conosciuto o dovuto conoscere. 2Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l’equità lo richieda. |