|
Art. 58
E. Responsabilità del proprietario di un’opera I. Obbligo del risarcimento 1Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. 2Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. |