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Art. 97
A. Inadempimento I. Responsabilità del debitore 1. In genere 1Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. 2L’esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 18891 sull’esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 20082 (CPC).3 1 RS 281.1 |