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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 28
II. Dolo
1 La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell’altra, non è obbligata, quand’anche l’errore non fosse essenziale.
2 Se la parte fu indotta al contratto per dolo d’una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l’altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.