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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 347a
2. Formazione e contenuto
1 Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:
a.
la durata e la fine del rapporto d’impiego;
b.
i poteri conferiti al commesso viaggiatore;
c.
la rimunerazione ed il rimborso delle spese;
d.
il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all’estero.
2 In quanto il rapporto d’impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d’impiego.
3 Possono essere oggetto d’una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell’inizio dell’impiego, la determinazione del genere e del raggio d’attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.