Legge federale
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Art. 353
III. Obblighi speciali del datore di lavoro 1. Accettazione del prodotto del lavoro 1 Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati. 2 Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato. |