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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 353
III. Obblighi speciali del datore di lavoro
1. Accettazione del prodotto del lavoro
1 Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.
2 Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.