Legge federale
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Art. 360f212
6. Notifica Se stabilisce un contratto normale di lavoro in applicazione dell’articolo 360a, il Cantone ne notifica un esemplare all’ufficio federale213 competente. 212 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092). 213 Attualmente la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). |