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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 364
B. Effetti
I. Obblighi dell’appaltatore
1. In genere
1 L’appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.235
2 Egli è tenuto ad eseguire personalmente l’opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell’opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell’appaltatore.
3 Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione236 od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all’esecuzione dell’opera.
235Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
236Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione».