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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 367
4. Garanzia pei difetti
a. Verificazione
1 Seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti.
2 Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verificazione dell’opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo.