Legge federale
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Art. 390
C. Fine I. Perdita dell’opera 1 Se l’opera perisce per caso fortuito dopo la consegna all’editore, questi è tenuto nondimeno al pagamento dell’onorario. 2 Se l’autore possiede un secondo esemplare dell’opera perita, deve consegnarlo all’editore ed è altrimenti tenuto a ripristinare l’opera ove possa farlo facilmente. 3 In ambo i casi ha diritto ad un’equa indennità. |