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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 403
IV. Responsabilità di più mandanti o mandatari
1 Se il mandato è stato conferito da più persone insieme, queste sono responsabili in solido verso il mandatario.
2 Se più persone hanno accettato un mandato in comune sono responsabili in solido, e non obbligano il mandante se non quando agiscono collettivamente, a meno che non siano autorizzate a subdelegare un terzo.