Legge federale
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Art. 408
B. Mandato di credito I. Definizione e forma 1 Ove alcuno abbia ricevuto ed accettato il mandato di aprire o rinnovare credito ad un terzo, in nome proprio e per proprio conto, ma sotto responsabilità del mandante, questi è tenuto come un fideiussore, purché il mandatario non abbia ecceduto i limiti del mandato di credito. 2 Per questa responsabilità si richiede la dichiarazione scritta del mandante. |