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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 825
V. Indennità
1. Diritto e importo
1 Il socio che lascia la società ha diritto a un’indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.
2 Per i casi di uscita fondati sull’esercizio di un diritto di recesso statutario, lo statuto può stabilire altrimenti l’indennità.