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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)

Art. 122

3. Nei con­trat­ti a fa­vo­re di ter­zi

 

Chi si è ob­bli­ga­to a van­tag­gio di un ter­zo non può com­pen­sa­re que­sto de­bi­to con ciò che gli de­ve l’al­tra par­te.