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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)

Art. 251

III. Pre­scri­zio­ne e azio­ne de­gli ere­di

 

1 La re­vo­ca di una do­na­zio­ne può aver luo­go en­tro un an­no dal gior­no in cui il do­na­to­re ne ha co­no­sciu­to la cau­sa.

2 Se il do­na­to­re muo­re pri­ma del de­cor­so di que­sto ter­mi­ne, l’azio­ne si tra­smet­te agli ere­di fi­no al com­pi­men­to del me­de­si­mo.

3 Gli ere­di del do­na­to­re pos­so­no re­vo­ca­re la do­na­zio­ne, quan­do il do­na­ta­rio ab­bia in­ten­zio­nal­men­te ed il­le­ci­ta­men­te uc­ci­so il do­na­to­re o l’ab­bia im­pe­di­to di re­vo­ca­re la di­spo­si­zio­ne.