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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 273
C. Termini e procedura
1 La parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.
2 Il conduttore che intende domandare la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione:
a.
per le locazioni a tempo indeterminato, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta;
b.
per le locazioni a tempo determinato, al più tardi 60 giorni prima della scadenza del contratto.
3 Il conduttore che intende domandare una seconda protrazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione al più tardi 60 giorni prima della scadenza della protrazione iniziale.
4 La procedura davanti all’autorità di conciliazione è retta dal CPC104.105
5 L’autorità competente, qualora respinga una richiesta del conduttore concernente la contestazione della disdetta, esamina d’ufficio se la locazione possa essere protratta.106
105 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
106 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).