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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 298
IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione o commerciali
1 La disdetta per locali d’abitazione o commerciali deve essere data per scritto.
2 Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all’affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione dell’affitto.
3 La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla.