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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 299
N. Restituzione della cosa
I. In genere
1 L’affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.
2 Egli ha diritto a un’indennità per i miglioramenti derivanti da:
a.
attività che oltrepassano la debita gestione della cosa;
b.
migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito per scritto.
3 L’affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.
4 Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l’affittuario a pagare, alla fine dell’affitto, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.