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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 307
II. Spese di conservazione
1 Sono a carico del comodatario le spese ordinarie per la conservazione della cosa, in ispecie le spese di nutrimento ove si tratti di animali.
2 Egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell’interesse del comodante.